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PiMUS: cos'è, cosa contiene, quando è obbligatorio e chi lo deve redigere e firmare

Per i lavori in cantiere per i quali è previsto l’utilizzo di ponteggi è necessaria la redazione del PiMUS, il documento tecnico che contiene il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi. In ambito edile, i ponteggi devono garantire la sicurezza di tutte le persone che lavorano nel cantiere ed anche di coloro che vivono negli edifici in ristrutturazione. Proprio per questo motivo, riguardo ai ponteggi esiste una normativa specifica. Per i ponteggi di facciata, poco più di un anno fa è stata pubblicata la nuova norma UNI 11927.
In questo articolo ci soffermeremo sul PiMUS: andremo a spiegare cos’è e a cosa serve, vedremo nel dettaglio cosa deve contenere, e andremo a specificare chi deve redigere e firmare questo documento, oltre ad indicare i casi in cui la sua redazione è obbligatoria e quando invece non è necessaria.

pimus documentazione

Cos’è il PiMUS per ponteggi

Il PiMUS è un documento operativo all’interno del quale sono contenute le indicazioni tecniche, organizzative ed operative riguardanti le fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi in un cantiere.
Il PiMUS è rivolto agli addetti preposti all’uso di ponteggi, al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.

A cosa serve il PiMUS

Il PiMUS è un documento fondamentale per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori che operano nei cantieri e usano i ponteggi, così come anche la sicurezza di eventuali fruitori e di persone che abitano in edifici sottoposti a ristrutturazione.

PiMUS, normativa

La normativa che disciplina la redazione del PiMUS è l’articolo 136 del D.Lgs. 81/08 secondo cui, nei lavori in quota, il datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta il ponteggio deve provvedere “a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista”.

La predetta normativa prevede inoltre che il datore di lavoro assicuri che i ponteggi “siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

tutte le tipologie di ponteggi

Cosa deve contenere il PiMUS

Il PiMUS deve riportare dei contenuti essenziali riportati nell’allegato XXII del D. Lgs 81/2008.

Dati che identificano il cantiere e il lavoro svolto. Nello specifico, i dati che identificano i seguenti soggetti ed oggetti:

  • luogo di lavoro

  • datore di lavoro responsabile del ponteggio

  • squadra dei lavoratori interessati

  • ponteggio impiegato


Progetto del ponteggio
(se previsto)


Disegno esecutivo del ponteggio
, riportante:

  • generalità e firma di chi ha progettato il ponteggio

  • limite di sovraccarico max per ogni metro quadrato di impalcato

  • indicazione di appoggi e di ancoraggi

Illustrazione dettagliata di modalità, sequenze e regole da seguire durante le fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio, corredata di:

  • descrizione specifica delle regole da applicare

  • elaborati esplicativi

  • elaborati grafici (disegni, schemi, foto)

Oltre la specifica delle regole da applicare durante l’utilizzo del ponteggio e le indicazioni delle verifiche da eseguire sul ponteggio prima del montaggio e durante il suo impiego.

Piano di applicazione generalizzata, ossia le indicazioni utili e le modalità di verifica per lo svolgimento delle operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio.

  • Planimetria delle zone di stoccaggio e montaggio del ponteggio, con precisa indicazione di viabilità, delimitazione e segnaletica

  • Modalità di tracciamento del ponteggio: impostazione della prima campata, controllo della verticalità, distanza tra ponteggio e opera servita, livello/bolla del primo impalcato

  • Modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio, indicando: portata della superficie, ripartizione del carico, elementi di appoggio…

  • Indicazione dei DPI utilizzati: imbracatura, elmetti, guanti di protezione…

  • Tipologie e modalità di realizzazione degli ancoraggi

  • Descrizione delle attrezzature utilizzate e relative modalità di installazione ed uso

  • Misure di sicurezza da adottare in presenza di linee elettriche in tensione

  • Misure di sicurezza da adottare contro la caduta di oggetti e materiali

  • Misure di sicurezza da adottare in caso condizioni meteorologiche che possono compromettere lo stato di sicurezza (pioggia, vento, neve…)

Quali sono gli elementi imprescindibili per redarre il PiMUS

Nella redazione del PiMUS ci sono due elementi fondamentali di cui bisogna tener conto:

  1. la complessità strutturale del ponteggio

  2. la situazione della sicurezza sul lavoro relativa al cantiere in oggetto

Differenza tra PiMUS e POS

Il datore di lavoro dell’impresa installatrice dei ponteggi ha l’obbligo di redigere sia il PiMUS che il POS (Piano Operativo di Sicurezza), due documenti fra loro spesso confusi ma che, in realtà, sono due cose differenti.

Come appena spiegato dettagliatamente, il PiMUS contiene le istruzioni operative per un corretto utilizzo del ponteggio.

Il POS, invece, individua le misure di protezione e di prevenzione che i lavoratori addetti all’installazione, trasformazione, manutenzione e smontaggio del ponteggio sono chiamati a rispettare.

pimus documento

Quando è obbligatorio fare il PiMUS

Il PiMUS è obbligatorio per tutti i cantieri, ogni volta che è previsto l’utilizzo di un ponteggio. Nello specifico, la redazione del PiMUS è obbligatoria per le seguenti tipologie di ponteggio:

  • ponteggi metallici fissi, indipendentemente da dimensioni e complessità

  • ponteggi con elementi in legno

  • impalcati o altre opere provvisionali realizzate con elementi di ponteggi metallici fissi

Quando il PiMUS non è obbligatorio

Il PiMUS non è invece obbligatorio in caso di utilizzo delle seguenti opere provvisionali:

  • ponti su ruote

  • parapetti

  • ponti su cavalletti

  • altre opere provvisionali simili e con altezza inferiore ai 2 metri

Chi deve redigere il PiMUS

Secondo quanto disposto dall’articolo 136 del D.Lgs. 81/08, è il datore di lavoro dell’impresa che ha l’obbligo di redigere il PiMUS. Per svolgere tale incombenza,il datore di lavoro può anche rivolgersi ad una persona competente, come:

  • un tecnico abilitato nella progettazione, montaggio e smontaggio di ponteggi

  • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp)

  • il preposto purché avente una certa esperienza

Casi particolari

Finora abbiamo preso in considerazione il caso più semplice, ossia il caso di un cantiere gestito da una sola impresa. Ma cosa prevede la normativa in casi più particolari? Ecco qui di seguito dei casi piuttosto frequenti.

  • Più imprese coinvolte sullo stesso cantiere: va redatto un unico PiMUS, sottoscritto dai vari datori di lavoro

  • Una sola impresa con lavoratori autonomi: il documento è redatto dall’impresa e sottoscritto, per accettazione, dai vari lavoratori

  • Lavoratori autonomi: il documento viene redatto dal lavoratore che si è aggiudicato il lavoro, mentre gli altri lo devono solamente sottoscrivere per accettazione

Chi firma il PiMUS

Affinché sia valido, il PiMUS va obbligatoriamente firmato (art. 136 del D.Lgs. 81/2008). La normativa prevede che il PiMUS venga firmato da un tecnico competente, identificabile con uno dei seguenti soggetti:

  • Datore di lavoro con adeguata esperienza

  • Preposto alla sorveglianza del ponteggio con esperienza

  • Tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio

  • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Quando va redatto il PiMUS

Il documento va redatto prima dell’inizio dei lavori di montaggio del ponteggio e va aggiornato tutte le volte che intervengono variazioni in corso d’opera.

Dove va tenuto il PiMUS

Una volta redatto, il PiMUS va trasmesso al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (Cse) e al Responsabile dei Lavori per la verifica e l’approvazione.
Una volta approvato, il documento va tenuto in cantiere, a disposizione del preposto, dei lavoratori addetti al ponteggio e delle imprese utilizzatrici, e pronto per essere esibito nell’eventualità di visite ispettive (art. 134 del D.Lgs. 81/08).

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Comipont, azienda leader in Europa nella produzione di ponteggi, puntelli e accessori per l’edilizia, mette al primo posto la sicurezza sul lavoro. Realizzati nel rispetto delle più rigide normative in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, i ponteggi Comipont sono sicuri e a norma.

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