28 Luglio 2023

I ponteggi in ambito edile devono garantire la sicurezza di tutte le persone che lavorano nel cantiere. Gli infortuni sul lavoro più diffusi sono proprio le cadute dall’alto, e sono legate ai ponteggi. Le cause sono quindi da ricondurre ad una pianificazione e coordinazione delle attività lavorative non adeguata, oltre che ad una mancata formazione teorico-pratica dei lavoratori.
Riguardo ai ponteggi c’è una specifica normativa. I ponteggi devono essere progettati, realizzati e utilizzati rispettando le norme strutturali stabilite dalla normativa vigente, nonché tutte le precauzioni prescritte sempre dalla predetta normativa.

Che cosa sono i ponteggi
I ponteggi sono strutture provvisorie appositamente allestite ed utilizzate per:
- realizzazione di opere edilizie;
- sostegno di impalcature di servizio durante lavori di costruzione;
- manutenzione di opere edilizie;
- sostegno di materiali da costruzione;
- realizzazione di strutture autonome;
- sostegno di apparecchi utili per il loro sollevamento.
I ponteggi sono necessari durante i lavori in quota, ovvero, quei lavori svolti ad un’altezza superiore ai 2 metri rispetto ad un piano stabile, in modo da evitare il rischio di caduta dall’alto, sia dei lavoratori che dei materiali.
Ponteggi in edilizia: tipologie
Esistono varie tipologie di ponteggio, suddivise per:
- elementi costruttivi
- classi di carico
Tipologie di ponteggi sulla base degli elementi costruttivi
A seconda degli elementi costruttivi, possiamo distinguere le seguenti tipologie di ponteggi:
- a tubi e giunti (PTG), costruiti tramite la giunzione in opera di tubi circolari verticali (c.d. montanti), orizzontali (c.d. traversi e correnti) e diagonali. Questo sistema permette di eseguire qualsiasi genere di opera di tipo provvisionale. Il pregio di questa tipologia è la flessibilità. Di contro, questo sistema ha una struttura pesante e necessita di tempi maggiori sia per il montaggio che per lo smontaggio
- a telai prefabbricati (PTP), formati da elementi strutturali prefabbricati a telaio, tenuti insieme fra loro ed irrigiditi da vari elementi quali correnti e diagonali. Questa tipologia di ponteggi è meno flessibile e meno robusta rispetto alla precedente ma, dal canto suo, offre una maggiore rapidità di montaggio e di smontaggio, facilità di trasporto e costi di manutenzione competitivi
- multi-direzionali: sistema basato su montante, corrente e diagonale, in cui, il cuore del sistema, è costituito da una piastra ottagonale sul montante. Solido e flessibile come i PTG, questo sistema offre rapidità e leggerezza nel montaggio e nello smontaggio
Tipologie di ponteggio in base alle classi di carico
I ponteggi vengono inoltre suddivisi a seconda dell’entità di carico che possono sopportare. Vi sono 3 classi:
- ponteggio da manutenzione;
- ponteggio da costruzione;
- piazzole di carico.


Quando sono obbligatori i ponteggi: la normativa
Il riferimento normativo riguardante i ponteggi è il D. Lgs. 8 aprile 2008, n. 81 – “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”.
In particolare, all’articolo 122 – Sezione IV, prevede che “nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”.
L’Autorizzazione
Inoltre, la predetta normativa, prevede che, per ogni tipo di ponteggio fisso, il fabbricante faccia richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) dell’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, presentando, unitamente alla domanda, una relazione in cui specifica i seguenti elementi:
- descrizione degli elementi che compongono il ponteggio, comprensive di dati quali le dimensioni, le tolleranze ammissibili e lo schema generico;
- caratteristiche di resistenza dei materiali utilizzati e i coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
- dati relativi alle prove di carico cui i vari elementi sono stati sottoposti;
- calcolo del ponteggio sulla base di varie condizioni d’uso;
- istruzioni per le prove di carico;
- istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
- schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei valori massimi ammessi riguardanti sovraccarico, altezza dei ponteggi e larghezza degli impalcati.
Tale Autorizzazione ministeriale, che è parte integrante del libretto del ponteggio, deve essere rinnovata ogni 10 anni. A riguardo, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (art. 131 comma 5), così recita: “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”.


Ponteggi in edilizia: la formazione
L’art. 136 del D.Lgs 81/08 stabilisce l’obbligatorietà, da parte del datore di lavoro, di formare adeguatamente, con appositi corsi specifici, i lavoratori addetti a svolgere operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi.
La mancata frequenza a questi corsi comporta la NON idoneità allo svolgimento di attività relative ai ponteggi (montaggio, smontaggio ed utilizzo degli stessi).
La formazione deve riguardare specifici argomenti, quali:
- comprensione circa il piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- misure di prevenzione circa i rischi di caduta di persone od oggetti;
- condizioni di carico ammissibile;
- misure di sicurezza in caso di mutazione delle condizioni meteo;
- qualsiasi tipo di rischio che le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi possono provocare.
Nell’allegato XXI del D.Lgs 81/08 vengono altresì fornite indicazioni più dettagliate riguardo al corso di formazione. Tale corso, della durata totale di 28 ore, viene suddiviso come segue:
- modulo giuridico–normativo (4 ore);
- modulo tecnico (10 ore);
- prova intermedia (questionario multiple-choice);
- modulo pratico (14 ore);
- prova finale (pratica).

Ponteggi in edilizia: quali documenti in cantiere
L’art. 134 del D.Lgs 81/08 dispone che, nei cantieri in cui si utilizzano ponteggi per lavori ad alta quota, va tenuta ed esibita – su richiesta dei preposti Organi di vigilanza – una copia dei seguenti documenti:
- autorizzazione alla costruzione e all’impiego del ponteggio;
- Pi.M.U.S., alias il piano di montaggio, uso e smontaggio, unitmanete alla valutazione circa le condizioni di sicurezza.
I ponteggi in edilizia di Comipont
Secondo Comipont, la sicurezza sul lavoro viene prima di ogni altra cosa. Per questo, i ponteggi Comipont sono totalmente sicuri e a norma, perché realizzati nel pieno rispetto delle più rigide normative in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.
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