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Ponteggi in edilizia: quando utilizzarli e cosa dice la normativa 81 a riguardo

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I ponteggi in ambito edile devono garantire la sicurezza di tutte le persone che lavorano nel cantiere. Gli infortuni sul lavoro più diffusi sono proprio le cadute dall’alto, e sono legate ai ponteggi. Le cause sono quindi da ricondurre ad una pianificazione e coordinazione delle attività lavorative non adeguata, oltre che ad una mancata formazione teorico-pratica dei lavoratori.

Riguardo ai ponteggi c’è una specifica normativa. I ponteggi devono essere progettati, realizzati e utilizzati rispettando le norme strutturali stabilite dalla normativa vigente, nonché tutte le precauzioni prescritte sempre dalla predetta normativa.

Progettare un ponteggio

Che cosa sono i ponteggi in edilizia

I ponteggi sono strutture provvisorie appositamente allestite ed utilizzate per:

  • realizzazione di opere edilizie;
  • sostegno di impalcature di servizio durante lavori di costruzione;
  • manutenzione di opere edilizie;
  • sostegno di materiali da costruzione;
  • realizzazione di strutture autonome;
  • sostegno di apparecchi utili per il loro sollevamento.

I ponteggi sono necessari durante i lavori in quota, ovvero, quei lavori svolti ad un’altezza superiore ai 2 metri rispetto ad un piano stabile, in modo da evitare il rischio di caduta dall’alto, sia dei lavoratori che dei materiali.

Ponteggi in edilizia: tipologie

Esistono varie tipologie di ponteggio, suddivise per:

  • elementi costruttivi
  • classi di carico

Tipologie di ponteggi in edilizia sulla base degli elementi costruttivi

A seconda degli elementi costruttivi, possiamo distinguere le seguenti tipologie di ponteggi:

  • a tubi e giunti (PTG), costruiti tramite la giunzione in opera di tubi circolari verticali (c.d. montanti), orizzontali (c.d. traversi e correnti) e diagonali. Questo sistema permette di eseguire qualsiasi genere di opera di tipo provvisionale. Il pregio di questa tipologia è la flessibilità. Di contro, questo sistema ha una struttura pesante e necessita di tempi maggiori sia per il montaggio che per lo smontaggio
  • a telai prefabbricati (PTP), formati da elementi strutturali prefabbricati a telaio, tenuti insieme fra loro ed irrigiditi da vari elementi quali correnti e diagonali. Questa tipologia di ponteggi è meno flessibile e meno robusta rispetto alla precedente ma, dal canto suo, offre una maggiore rapidità di montaggio e di smontaggio, facilità di trasporto e costi di manutenzione competitivi
  • multi-direzionali: sistema basato su montante, corrente e diagonale, in cui, il cuore del sistema, è costituito da una piastra ottagonale sul montante. Solido e flessibile come i PTG, questo sistema offre rapidità e leggerezza nel montaggio e nello smontaggio

Tipologie di ponteggio in base alle classi di carico

I ponteggi vengono inoltre suddivisi a seconda dell’entità di carico che possono sopportare. Vi sono 3 classi:

  • ponteggio da manutenzione;
  • ponteggio da costruzione;
  • piazzole di carico.

Quando sono obbligatori i ponteggi: la normativa

Il riferimento normativo riguardante i ponteggi è il D. Lgs. 8 aprile 2008, n. 81 – “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”.
In particolare, all’articolo 122 – Sezione IV, prevede che “nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”.

L’Autorizzazione

Inoltre, la predetta normativa, prevede che, per ogni tipo di ponteggio fisso, il fabbricante faccia richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) dell’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, presentando, unitamente alla domanda, una relazione in cui specifica i seguenti elementi:

  • descrizione degli elementi che compongono il ponteggio, comprensive di dati quali le dimensioni, le tolleranze ammissibili e lo schema generico;
  • caratteristiche di resistenza dei materiali utilizzati e i coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
  • dati relativi alle prove di carico cui i vari elementi sono stati sottoposti;
  • calcolo del ponteggio sulla base di varie condizioni d’uso;
  • istruzioni per le prove di carico;
  • istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
  • schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei valori massimi ammessi riguardanti sovraccarico, altezza dei ponteggi e larghezza degli impalcati.

Tale Autorizzazione ministeriale, che è parte integrante del libretto del ponteggio, deve essere rinnovata ogni 10 anni. A riguardo, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (art. 131 comma 5), così recita: “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”.

Progettare un ponteggio

Ponteggi in edilizia: la formazione

L’art. 136 del D.Lgs 81/08 stabilisce l’obbligatorietà, da parte del datore di lavoro, di formare adeguatamente, con appositi corsi specifici, i lavoratori addetti a svolgere operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi.

La mancata frequenza a questi corsi comporta la NON idoneità allo svolgimento di attività relative ai ponteggi (montaggio, smontaggio ed utilizzo degli stessi).

La formazione deve riguardare specifici argomenti, quali:

  • comprensione circa il piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
  • sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
  • misure di prevenzione circa i rischi di caduta di persone od oggetti;
  • condizioni di carico ammissibile;
  • misure di sicurezza in caso di mutazione delle condizioni meteo;
  • qualsiasi tipo di rischio che le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi possono provocare.

Nell’allegato XXI del D.Lgs 81/08 vengono altresì fornite indicazioni più dettagliate riguardo al corso di formazione. Tale corso, della durata totale di 28 ore, viene suddiviso come segue:

  • modulo giuridico–normativo (4 ore);
  • modulo tecnico (10 ore);
  • prova intermedia (questionario multiple-choice);
  • modulo pratico (14 ore);
  • prova finale (pratica).

Ponteggi in edilizia: quali documenti in cantiere

L’art. 134 del D.Lgs 81/08 dispone che, nei cantieri in cui si utilizzano ponteggi per lavori ad alta quota, va tenuta ed esibita – su richiesta dei preposti Organi di vigilanza – una copia dei seguenti documenti:

  • autorizzazione alla costruzione e all’impiego del ponteggio;
  • Pi.M.U.S., alias il piano di montaggio, uso e smontaggio, unitmanete alla valutazione circa le condizioni di sicurezza.

I ponteggi in edilizia di Comipont

Secondo Comipont, la sicurezza sul lavoro viene prima di ogni altra cosa. Per questo, i ponteggi Comipont sono totalmente sicuri e a norma, perché realizzati nel pieno rispetto delle più rigide normative in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

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Dal 1967, Comipont produce ponteggi, puntelli e accessori per l’edilizia e i cantieri. Leader in Europa nel settore, Comipont risponde alle esigenze di qualità e sicurezza sul lavoro, fornendo ai suoi clienti attrezzature edili prodotte nel pieno rispetto delle normative europee vigenti e dei più alti standard qualitativi richiesti dal mercato.

Facili da montare e smontare, i ponteggi Comipont sono prodotti per garantire massimi standard di qualità e resistenza. Inoltre, sono versatili e corredati da un ricco assortimento di accessori.

Tutte le impalcature edili e i ponteggi da cantiere a telai prefabbricati Comipont sono disponibili in vari moduli e con carico massimo variabile. Realizzati in acciaio, assicurano lunga resistenza al tempo e all’usura.

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